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Quando il corteggiamento diventa stalking?

La sentenza del Tar solleva dubbi sulla distinzione tra corteggiamento e molestie

by Nora Taylor
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Il Tar della Valle d’Aosta ha deciso di annullare l’ammonimento emesso dal questore nei confronti di un uomo accusato di stalking da una maestra di ballo. I giudici hanno stabilito che le avances dell’uomo, pur essendo insistenti, non possedevano un carattere minaccioso tale da violare la legge. Questa sentenza ha suscitato numerose perplessità e ha aperto un dibattito pubblico sul confine tra corteggiamento e molestie, una questione che si sta facendo sempre più rilevante nella società odierna.

Il caso: le avances dell’uomo e il comportamento della maestra

Nel mese di ottobre del 2022, un uomo ha iniziato a mostrare un forte interesse nei confronti di una maestra di ballo, che insegna nella scuola frequentata dalle sue due figlie. L’uomo ha cercato in vari modi di stabilire un contatto con la donna, inviando messaggi, regali come fiori e cioccolatini, e iscrivendo le sue figlie alla scuola di danza della maestra. In seguito, ha cominciato a frequentare regolarmente la palestra dove la maestra si allenava, cercando di incontrarla. Nonostante la maestra di ballo avesse inizialmente rifiutato le avances in modo implicito, ha poi espresso chiaramente il suo disinteresse. Tuttavia, l’uomo ha continuato a insistere.

La richiesta di protezione e la decisione del Tar

Preoccupata per la situazione, la maestra di ballo ha richiesto l’intervento delle autorità per proteggere la sua serenità. Nel marzo del 2023, su richiesta della donna, è stato emesso un ammonimento da parte del questore, ma la decisione è stata successivamente impugnata davanti al Tar della Valle d’Aosta. Il collegio del Tar, composto da Giuseppina Adamo, Jessica Bonetto e Paola Malanetto, ha stabilito che i comportamenti dell’uomo, pur persistenti, non sono stati sufficienti a configurare lo stalking. I giudici hanno evidenziato che i contatti tra i due erano distribuiti nel tempo, non erano mai stati minacciosi né volgari. Inoltre, non sono emerse prove che l’uomo abbia causato alla donna uno stato di ansia o paura, né che l’abbia costretta a cambiare le sue abitudini, requisito necessario per configurare lo stalking secondo l’articolo 612-bis del codice penale.

Le reazioni della società e le opinioni delle associazioni

La sentenza del Tar della Valle d’Aosta ha suscitato reazioni contrastanti. Diverse associazioni femministe e gruppi che si occupano di tutela delle vittime di violenza hanno espresso preoccupazione, temendo che la decisione potesse ridurre la percezione del disagio causato da comportamenti insistenti. Una portavoce di un centro antiviolenza locale ha affermato: «Non si tratta di romanticismo o corteggiamento, ma di una persistente difficoltà nel rispettare il “no” di una persona». Al contrario, alcune voci hanno difeso la decisione, sottolineando l’importanza di non criminalizzare atteggiamenti che, pur sgraditi, non costituiscono violenza o minacce.

Un caso simile a Belluno e il dibattito sulle leggi contro lo stalking

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Il caso di Aosta non è un episodio isolato. Pochi giorni prima, a Belluno, il Tar aveva accolto il ricorso di un uomo che aveva ricevuto un ammonimento per aver rivolto avances insistenti a una cameriera. Anche in quel caso, i giudici avevano ritenuto che i comportamenti dell’uomo non fossero abbastanza gravi da configurare il reato di stalking. Questo ha riaperto la discussione su come le leggi relative agli atti persecutori vengano interpretate.

La riflessione sulla linea tra corteggiamento e stalking

Il caso di Aosta solleva importanti interrogativi sul confine tra corteggiamento e stalking. In un’epoca in cui la sensibilità verso i diritti e il rispetto della libertà degli individui è in crescita, il tema richiede un equilibrio delicato. Come possiamo riconoscere e punire comportamenti realmente dannosi senza rischiare di criminalizzare atti che, seppur sgraditi, non sfociano nella violenza?

Le dichiarazioni dell’uomo e della maestra

L’uomo, difeso anche dalla sua ex moglie, che lo ha descritto come «rispettoso e buono», si è detto sollevato dalla decisione del Tar. D’altro canto, la maestra di ballo, che aveva chiesto l’ammonimento, ha dichiarato di sentirsi turbata e delusa dalla sentenza, ritenendo che il provvedimento fosse fondamentale per proteggere la sua serenità. Questo caso solleva la questione fondamentale di quando un “no” debba essere considerato definitivo e di quando il superamento di quel limite inizi a minare la libertà dell’altro. Oggi più che mai, questa domanda richiede non solo una riflessione giuridica, ma anche una considerazione più profonda del cambiamento culturale che stiamo vivendo.

A cura di Nadia Raimondi
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