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Modena, eredità solo al nipote preferito: i parenti fanno ricorso

Scontro in aula a Modena dopo la morte dell'ottantenne: i periti grafologi escludono interventi esterni e blindano la successione del nipote unico erede

by Viola Bianchi
Donna scrive testamento ph AI

La legge italiana riconosce a ogni individuo la facoltà di destinare il proprio patrimonio a chiunque desideri, qualora non sussistano eredi legittimari diretti come figli o coniugi. Da questo principio scaturisce la complessa vicenda successoria consumatasi a Modena, dove una donna di ottant’anni, deceduta nel 2018, ha scelto di assegnare l’intera asse patrimoniale a un solo parente. I beni in contesa raggiungono un valore di circa 800mila euro, suddivisi tra disponibilità bancarie e proprietà immobiliari.

La testatrice ha motivato la propria volontà con una determinazione inequivocabile: all’interno del testamento olografo, che ha redatto interamente di suo pugno, l’anziana ha indicato il beneficiario definendolo apertamente il proprio nipote «preferito». Questa chiara predilezione ha infranto le aspettative degli altri familiari, spingendoli ad aprire una dura battaglia legale nelle aule di tribunale.

L’opposizione dei parenti esclusi e l’ipotesi della mano guidata

Subito dopo la lettura delle ultime volontà e la presa di possesso dell’eredità da parte del prescelto, i congiunti rimasti a mani vuote hanno impugnato l’atto. I ricorrenti miravano ad annullare la scheda testamentaria per aprire la successione legittima: l’eventuale cancellazione del documento avrebbe infatti consentito di ripartire l’asse ereditario tra tutti i nipoti secondo i gradi di parentela previsti dalla legge.

I familiari basavano la propria contestazione sul quadro clinico dell’anziana zia, affetta da maculopatia essudativa, una grave patologia oculare degenerativa che compromette in modo rapido e severo la visione centrale. Sostenendo che tale deficit visivo impedisse la scrittura autonoma, i parenti hanno sollevato il sospetto di una «mano guidata», ipotizzando l’intromissione di una terza persona intenta a orientare la penna sul foglio. Nel diritto civile, un simile aiuto fisico elimina il requisito fondamentale dell’autografia e causa la nullità radicale dell’atto, indipendentemente dalle reali intenzioni della testatrice.

La perizia calligrafica e l’integrità delle facoltà mentali

Per accertare la genuinità del testo, l’autorità giudiziaria ha affidato una meticolosa perizia calligrafica a un consulente tecnico d’ufficio. L’esperto ha passato al setaccio la pressione dell’inchiostro, la fluidità del tratto e le caratteristiche del movimento della mano. L’analisi peritale ha escluso categoricamente qualsiasi costrizione fisica o manipolazione esterna durante la scrittura. La relazione tecnica ha inoltre confermato la piena spontaneità della grafia, associando con alta probabilità la data apposta al reale momento della redazione.

Parallelamente agli esami grafici, i magistrati hanno verificato la storia clinica dell’anziana signora per ricostruirne le condizioni psicofisiche. Dalle cartelle ospedaliere è emersa la piena lucidità della donna all’epoca della stesura. La Corte d’Appello di Bologna ha evidenziato come il disturbo visivo non avesse intaccato le facoltà cognitive né compromesso le abilità motorie necessarie per scrivere. Una compromissione circoscritta alla vista non equivale in alcun modo a un’incapacità di intendere e di volere.

La conferma in appello e i possibili sviluppi in Cassazione

La vertenza ha superato il vaglio del Tribunale ordinario e ha trovato piena conferma dinanzi alla Prima Sezione Civile della Corte d’Appello di Bologna, i cui giudici hanno respinto integralmente le istanze dei parenti esclusi. La sentenza ha convalidato la piena legittimità dell’atto, blindando la nomina del nipote quale erede universale. I giudici tutelano sempre le decisioni testamentarie genuine e coscienti, anche dinanzi a scelte affettive che appaiono sbilanciate agli altri congiunti.

Nonostante la doppia pronuncia favorevole, la contesa potrebbe vivere un ulteriore capitolo: i ricorrenti mantengono infatti la facoltà di promuovere un ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione per disputare l’ultimo grado di giudizio.

A cura della redazione

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